"La rivoluzione antispecista è la rivoluzione del terzo millennio e riassume tutte le rivoluzioni degli ultimi secoli. Le riassume e le ricomprende tutte perché contesta non specifiche discriminazioni, di genere, di razza, di posizione sociale ed economica, di età, ma l'idea stessa della discriminazione, ed estende il rifiuto delle discriminazioni a tutti gli esseri senzienti. Ammettere una ragione qualsiasi per discriminare pone a rischio qualsiasi pretesa antidiscriminatoria". V.POCAR

mercoledì 16 aprile 2014

...anche le aragoste piangono!

...la notizia è di quelle che ti cambiano la giornata!

Finalmente un pò di giustizia anche per i poveri crostacei!

Al di là del supplizio di dover finire bolliti vivi, quante volte li abbiamo visti prigionieri in pseudo acquari, con le chele legate o costretti a sopravvivere su martirizzanti ghiacciaie, credendo non vi fosse soluzione?

Ebbene grazie alla Lav e alla lungimiranza del Tribunale di Firenze, da oggi saranno i ristoratori a doversi preoccupare!

 Il Tribunale di Firenze ha, infatti, condannato a 5000 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese legali, un ristoratore colpevole di aver detenuto crostacei  "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" (art. 727 c.p.) 

 Secondo Gianluca Felicetti, Presidente della Lav: "questa sentenza  deve essere di monito a ristoratori, negozianti e supermercati di tutta Italia affinchè cambino scelte di vendita e alimentari, il Ministro della Salute Lorenzin emani una Nota di indirizzo a tutti i Servizi Veterinari Asl per l’applicazione di questo importante principio, scientificamente già certificato dal suo Centro di Referenza Nazionale da ben sette anni ” .



In effetti, che tale "prassi" non fosse legittima, emergeva anche - prima di questi interventi giurisprudenziali - dalla lettura della normativa di riferimento.

L'art. 4 del D.Lgs 531/92 ,  recita: "i prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza".
 
L'art. 544 ter c.p.   - che ormai dovremmo cononscere bene - punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".
 
Nè poteva ritenersi applicabile la deroga in materia di "pesca" prevista dall'art. 19 ter disp. att. codice penale perchè, come ormai chiaro e pacifico, la scriminante non opera se il maltrattamento avviene "senza necessità" o "con crudeltà". 
La Cassazione è cristallina nel confermare che "il concetto di necessità idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi in situazioni di comodità e opportunità".

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, consiglio - a chi volesse maggiori informazioni - questo approfondito "focus" a cura dell'Avv. Campanaro e del Giudice Santoloci.

Buona lettura!

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