...la notizia è di quelle che ti cambiano la giornata!
Finalmente un pò di giustizia anche per i poveri crostacei!
Al di là del supplizio di dover finire bolliti vivi, quante volte li abbiamo visti prigionieri in pseudo acquari, con le chele legate o costretti a sopravvivere su martirizzanti ghiacciaie, credendo non vi fosse soluzione?
Ebbene grazie alla Lav e alla lungimiranza del Tribunale di Firenze, da oggi saranno i ristoratori a doversi preoccupare!
Il Tribunale di Firenze ha, infatti, condannato a 5000 euro di ammenda, oltre al
pagamento delle spese legali, un ristoratore colpevole di aver detenuto crostacei "in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" (art. 727 c.p.)
Secondo Gianluca Felicetti, Presidente della Lav: "questa sentenza deve
essere di monito a ristoratori, negozianti e supermercati di tutta
Italia affinchè cambino scelte di vendita e alimentari, il Ministro della Salute
Lorenzin emani una Nota di indirizzo a tutti i Servizi Veterinari Asl
per l’applicazione di questo importante principio, scientificamente già certificato dal suo Centro di Referenza Nazionale da ben sette anni ” .
In effetti, che tale "prassi" non fosse legittima, emergeva anche - prima di questi interventi giurisprudenziali - dalla lettura della normativa di riferimento.
L'art. 4 del D.Lgs 531/92 , recita: "i prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza".
L'art. 544 ter c.p. - che ormai dovremmo cononscere bene - punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".
L'art. 544 ter c.p. - che ormai dovremmo cononscere bene - punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche".
Nè poteva ritenersi applicabile la deroga in materia di "pesca" prevista dall'art. 19 ter disp. att. codice penale perchè, come ormai chiaro e pacifico, la scriminante non opera se il maltrattamento avviene "senza necessità" o "con crudeltà".
La Cassazione è cristallina nel confermare che "il concetto di necessità idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi in situazioni di comodità e opportunità".
La Cassazione è cristallina nel confermare che "il concetto di necessità idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi in situazioni di comodità e opportunità".
In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, consiglio - a chi volesse maggiori informazioni - questo approfondito "focus" a cura dell'Avv. Campanaro e del Giudice Santoloci.
Buona lettura!
Nessun commento:
Posta un commento