Il nostro eroe del giorno si chiama Herman (o Herrmann) ed è un animalista!
Il signor Herman è tedesco!
E' un tedesco caparbio e determinato che ha lottato (e vinto!) per veder riconosciuto il suo diritto all'obiezione di coscienza!
Lui, contrario alla caccia per ragioni etiche, ha lottato affinchè gli fosse riconosciuto il diritto a che i suoi fondi non venissero più utilizzati per questo vile e sadico"gioco"!
Da poche settimane l'iter giudiziario del signor Herman pare giunto, finalmente, al termine!
Il nostro eroe è giunto sino alla Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per sentire riconosciuti i suoi diritti, o meglio, il suo diritto a non vedere invasa la propria terra da cacciatori e fucili!
Si, perchè in Germania vige la medesima vergognosa regola che esiste qui in Italia: i cacciatori possono entrare nei nostri fondi come e quando vogliono!
Da noi, la norma di riferimento è l'art. 842 del codice civile, secondo cui: "il proprietario di un fondo non può
impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il
fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano
colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo."
Malgrado, le petizioni, le proteste e le manifestazioni...questa è ancora la realtà in cui viviamo!
Per fortuna esistono persone determinate e combattive come il signor Herman, il quale, malgrado diverse sconfitte giudiziarie non si è dato per vinto, giungendo fino alla Grande Camera della CEDU per ottenere giustizia!
La sentenza è del 26 giugno scorso [Herman contro Germania (App. n. 9300/07)] e ribadisce un principio molto importante:
"una legge che interferisce con il diritto al pacifico godimento
dei beni deve realizzare un "giusto equilibrio" tra le esigenze
dell'interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei
diritti fondamentali dell'individuo[...] ci deve essere un ragionevole rapporto di proporzionalità
tra mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Ciò premesso, la Corte
non può che riaffermare[...] che imporre ad un proprietario terriero
contrario alla caccia per motivi etici, l'obbligo di tollerare la caccia sulla
sua proprietà è tale da sconvolgere l'equilibrio giusto tra la protezione del
diritto di proprietà e le esigenze di interesse generale e di imporre alla
persona interessata un onere sproporzionato incompatibile con l'articolo 1 del
Protocollo n ° 1."
L'art.1 recita: "ogni persona fisica o
giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per pubblica utilità e alle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non possono, tuttavia, in alcun modo pregiudicare il
diritto degli Stati di far rispettare le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per
assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."
A mio avviso, molto importante è anche la valutazione della Corte in merito alla questione dell'indennizzo.
A mio avviso, molto importante è anche la valutazione della Corte in merito alla questione dell'indennizzo.
In effetti, tra le eccezioni sollevate dalle controparti, vi era anche la questione dell'indennità riconosciuta ai proprietari dei fondi, ritenuta dalla difesa, una giusta ed equa contropartita per il proprietario.
In effetti, sembra che il ricorrente
nel caso di specie non avesse chiesto l'indennizzo a cui aveva diritto in
base al diritto tedesco.
Ebbene, "a parere della Corte
ciò è in linea con la
nozione stessa di obiezione: la posizione etica del ricorrente, infatti, gli vieta di
avvicinarsi agli organi competenti per richiedere l’indenizzo per la caccia, materia
che costituisce la base per la sua obiezione. Tale atto potrebbe essere
considerato, di per sé, incompatibile con le convinzioni etiche detenute dalla
ricorrente".
Anche qui da noi sarebbe previsto un indennizzo.
La norma di riferimento, in questo caso sarebbe l'art.15 della legge nazionale n.157
del 1992 sulla disciplina della caccia secondo cui è “dovuto
ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della
amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni
agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione
dell’ambiente”; una spesa a cui si deve far fronte con la tassa di concessione venatoria regionale.
Sul punto, vi segnalo l'inziativa della LAC volta alla predisposizione di una class action civile nell'interesse di proprietari e conduttori di terreni ove si svolge la caccia contro le Regioni per ottenere il pagamento del “canone
venatorio” per tutti gli anni arretrati.
Insomma, anche da questo punto di vista, c'è molto da fare, quanto meno per contribuire a far crescere il numero di terreni e fondi su cui scrivere a caratteri cubitali "DIVIETO DI CACCIA"!
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