"La rivoluzione antispecista è la rivoluzione del terzo millennio e riassume tutte le rivoluzioni degli ultimi secoli. Le riassume e le ricomprende tutte perché contesta non specifiche discriminazioni, di genere, di razza, di posizione sociale ed economica, di età, ma l'idea stessa della discriminazione, ed estende il rifiuto delle discriminazioni a tutti gli esseri senzienti. Ammettere una ragione qualsiasi per discriminare pone a rischio qualsiasi pretesa antidiscriminatoria". V.POCAR

mercoledì 4 luglio 2012

L'atroce destino dei richiami vivi!




Siamo alle solite...faccio fatica a scriverne...
perchè oltre le norme di legge e le sentenze che tentano di interpretarle...
vedo e sento la sofferenza di troppi animali indifesi...
animali che - come riconosciuto anche dal Trattato di Lisbona - sono esseri senzienti  e, dunque, in grado di provare sensazioni, quali paura, ansia, terrore!

La notizia, comunque, è questa: il vergognoso destino dei cd. "richiami vivi" è stato oggetto di un nuovo contenzioso tra i poteri dello Stato!

La Regione Lombardia ci ha riprovato! 
La normativa di riferimento, questa volta è la legge regionale n. 16 del 26/9/2011, successivamente abrogata

Tale legge - relativa alla cattura di uccelli selvatici da usare come richiami vivi, per l'esercizio della caccia - però, è stata bocciata ancora una volta (è la terza in pochi anni!) dalla Consulta!

Infatti, malgrado le precedenti bocciature (avvenute con le sentenze nn. 266/2010 e 190/2011 dichiarative dell'incostituzionalità di altre due leggi regionali lombarde, caratterizzate da contenuti e procedure analoghe, ancorché riferibili alle stagioni venatorie 2009/2010 e 2010/2011), la Regione pare non volere arrendersi!

Ma la Consulta, con la sentenza n. 160/2012 - depositata il 27.06.2012 - è nuovamente intervenuta, dichiarando incostituzionale la suddetta legge regionale, sostanzialmente contestando alla Regione l'utilizzo del meccanismo della "legge-provvedimento" (non impugnabile dinanzi alla Giustizia Amministrativa), anziché del provvedimento amministrativo, viceversa per sua natura ricorribile dinanzi al TAR.

Così facendo, in pratica la Regione ha, di fatto, impedito al Governo l'esercizio dei suoi poteri di controllo.
 
Apprezzabile, dunque, la decisione della Corte Costituzionale secondo cui "la inibizione di tale potere, determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si traduce nella violazione del predetto parametro di costituzionalità".

Merita attenzione anche il passaggio della sentenza, nel quale si afferma che  "le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalità, non possono comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all’ambiente ed all’ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale (sentenza n. 310 del 2011)"

Evito commenti...
mi limito a sperare che l'informazione e la conoscenza dell'atroce realtà che vivono questi poveri animali, possa servire a qualcosa...
spero che l'opinione pubblica si svegli...
spero nella liberazione animale!

Per maggiori info:
www.lav.it/index.php?id=260
www.tradizioniviolente.org/fiere3.html





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