"La rivoluzione antispecista è la rivoluzione del terzo millennio e riassume tutte le rivoluzioni degli ultimi secoli. Le riassume e le ricomprende tutte perché contesta non specifiche discriminazioni, di genere, di razza, di posizione sociale ed economica, di età, ma l'idea stessa della discriminazione, ed estende il rifiuto delle discriminazioni a tutti gli esseri senzienti. Ammettere una ragione qualsiasi per discriminare pone a rischio qualsiasi pretesa antidiscriminatoria". V.POCAR

mercoledì 27 giugno 2012

Il delitto di tentato animalicidio!

Ne parlano anche i giornali: prima condanna in Italia per il delitto di "TENTATO ANIMALICIDIO"!

Il Tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione - sospesi - e 2.000,00 € di multa un uomo, reo di aver tentato di ammazzare un cane tramite polpette avvelenate! 

Il delitto, in effetti,  è stato sventato soltanto grazie al tempestivo e provvidenziale intervento della padroncina del cagnolino!

I Giudici meneghini hanno valutato l'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) alla stessa stregua degli altri delitti previsti e puniti dal nostro codice penale, ritenendolo, giustamente configurabile anche sotto forma di tentativo ex art. 56 c.p.

Nel caso di specie, peraltro - a quanto leggo - il reato inizialmente contestato era quello più lieve di tentato maltrattamento ex artt. 56 e 544 ter c.p.!
Il capo di imputazione, però, è stato successivamente modificato, in quanto si è riscontrato che la polpetta aveva una carica di tossicità idonea ad uccidere l’animale, e non soltanto a provocargli una lesione, come richiesto dalla norma sul maltrattamento.

L'importanza della sentenza appare evidente!
Il provvedimento, infatti, si incanala perfettamente nel solco del cambiamento di cultura degli ultimi decenni!
L'esigenza di una tutela giuridica degli animali è sempre più sentita dalla società civile che spinge, sempre di più e con sempre più forza, affinchè l'ordinamento si adegui a questo nuovo sentire!

Le norme di riferimento sono:
art. 544 bis c.p. ("chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni") e
art. 56 c.p. ("chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito [...]con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi").





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