Questa volta si tratta della Corte Costituzionale che con sentenza n. 90/2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l'altro, dell’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis, della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3/9.
In pratica, il calendario venatorio non può essere approvato con legge di durata pluriennale, ma dovrà essere approvato annualmente.
La ratio di questa decisione, nonchè, il senso della battaglia delle associazioni animaliste è tutto nelle parole dei ricorrenti vincitori: «approvare il calendario annualmente permette
infatti di poter adeguare le scelte di gestione faunistica alle
situazioni correnti e quindi di poterle adeguare puntualmente ad
eventuali criticità che singole specie possono presentare nel loro
status per varie motivazioni o a difficoltà della fauna nel suo
complesso per motivi climatici. Inoltre, e questo fu il motivo per cui
la Regione ormai diversi anni fa intraprese lo strumento della legge
regionale in sostituzione della precedente delibera, una legge non è
assoggettabile a ricorso al Tar mentre una delibera lo è. La scelta
dello strumento della legge fu a tutta evidenza dettata proprio dalla
volontà della Regione di mettersi al riparo da possibili ricorsi delle
Associazioni ambientaliste sui punti di contrasto fra norme regionali e
norme sovraordinate (nazionali o europee), tutti sempre ovviamente a
favore del mondo venatorio».
E' di sicuro un'ottima notizia...
ma questo principio non era stato già affermato con una precedente sentenza sempre della Corte Costituzionale (la n. 20 del 9 febbraio 2012)? A una sommaria lettura direi di si e, dunque, sarebbe forse giunto il momento che i legislatori regionali ne prendessero atto, evitando così di indurre enti e associazioni a proporre nuovi ricorsi!
Dal canto nostro, lieti della notizia, ci riserviamo di approfondire la questione!
A voi invece, qualora foste interessati buona lettura: sentenza n. 90/2013!
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