"La rivoluzione antispecista è la rivoluzione del terzo millennio e riassume tutte le rivoluzioni degli ultimi secoli. Le riassume e le ricomprende tutte perché contesta non specifiche discriminazioni, di genere, di razza, di posizione sociale ed economica, di età, ma l'idea stessa della discriminazione, ed estende il rifiuto delle discriminazioni a tutti gli esseri senzienti. Ammettere una ragione qualsiasi per discriminare pone a rischio qualsiasi pretesa antidiscriminatoria". V.POCAR

mercoledì 23 maggio 2012

Gli onorevoli senatori che difendono Green Hill!



Ecco i 37 emendamenti all'ormai famosissimo art. 14 ossia l'articolo che, nel testo votato alla Camera, recepisce con restrizioni la vergognosa  direttiva europea 63/2010 sull'utilizzo degli animali a fini scientifici.

L'approvazione dell'art. 14, così come uscito da Montecitorio, porterebbe de plano alla chiusura di Green Hill, mentre l'approvazione di alcuni degli emendamenti presentati in Commissione il 16 maggio, renderebbero sempre più lontano questo traguardo di civiltà.

La commissione XIV del Senato comincerà a votare il testo della comunitaria a partire dal 6 giugno.

Al solito, vi invito a leggere i testi, ad informarvi e ad informare, perchè la partecipazione alle varie manifestazioni, presidi o cortei che si svolgeranno nelle prossime settimane, ha senso solo se si è a conoscenza dell'effettiva situazione!
E' urgente che la mobilitazione ci sia ORA e sia una mobilitazione pacifica e di massa perchè ADESSO abbiamo l'opportunità di cambiare le cose...
i nostri rappresentanti in Parlamento devono capire che la maggioranza degli italiani non nè può più di inutili barbarie!
Grazie!


Art. 14
14.1
IGNAZIO MARINO
Sopprimere l'articolo.
14.2
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «scimmie antropomorfe» con le seguenti: «primati non umani».
14.3
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «antropomorfe».
14.4
PEDICA, BUGNANO, BELISARIO
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «a meno che non risulti», fino alla fine del periodo.
14.5
GIOVANARDI
Al comma 1, la lettera c), è soppressa.
14.6
D'AMBROSIO LETTIERI, MORRA, BIANCONI, CALABRÒ
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14.7
CASTRO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14.8
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER, FANTETTI
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «l'allevamento» aggiungere le seguenti: «e la vendita».
14.9
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER, FANTETTI
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «l'allevamento» aggiungere la seguente: «e la fornitura».
14.10
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER, FANTETTI
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «l'allevamento» aggiungere le seguenti: «l'esportazione, la movimentazione, la detenzione, il commercio e la vendita».
14.11
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di cui alla lettera b)».
14.12
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER, FANTETTI
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di cui alla lettera b)».
14.13
PEDICA, BUGNANO, BELISARIO
Sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici».
14.14
GIOVANARDI
Al comma 1, la lettera e) è sostituta dalla seguente:
«e) vietare l'utilizzo degli animali per esperimenti bellici».
14.15
PEDICA, BUGNANO, BELISARIO
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari».
14.16
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari».
14.17
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari» con le seguenti: «xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso».
14.18
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari» con le seguenti: «ricerche su sostanze d'abuso».
14.19
ALBERTO FILIPPI, FANTETTI
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «formazione» inserire le seguenti: «specialistica postuniversitaria».
14.20
GIOVANARDI
Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «all'animale», aggiungere le parole: «con l'esclusione dei casi nei quali tali prove sperimentali risultino obbligatorie sulla base delle legislazioni o di farmacopee nazionali ed internazionali».
14.21
D'AMBROSIO LETTIERI, SACCOMANNO, MORRA, BIANCONI, CALABRÒ
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte».
14.22
CASTRO
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte;».
14.23
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzti a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute».
14.24
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER
Al comma 1, leggera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici».
14.25
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:
«g-bis) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;
g-ter) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute».
14.26
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato».
14.27
ALBERTO FILIPPI, CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE, PALMIZIO, PINZGER
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute».
14.28
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso. Tale ispezioni saranno finanziate dall'adeguamento della quota già versata al Ministero della salute da ogni stabilimento utilizzatore».
14.29
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi. Tale banca dati sarà finanziata con l'adeguamento della quota già versata al Ministero della salute da ogni stabilimento utilizzatore».
14.30
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«l) tenere fermo, senza eccezione alcuna, il divieto di utilizzare animali randagi per la sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116».
14.31
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«m) prevedere interventi fiscali volti a disincentivare l'utilizzo. di animali a fini di sperimentazione ed incentivare i metodi alternativi come previsto alla lettera a) del presente comma».
14.32
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«n) un animale che sia già stato usato in una o più procedure può essere riutilizzato in nuove procedure solo se l'effettiva gravità delle procedure precedenti era "lieve"».
14.33
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«o) tutti i progetti che fanno uso di animali sono oggetto di valutazione retrospettiva».
14.34
CHIAROMONTE, AMATO, COLLI, PORETTI
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«p) le condizioni di trasporto degli animali devono soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie in modo da evitare ed attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l'animale».
14.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, SACCOMANNO, MORRA, BIANCONI, CALABRÒ
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale)
1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001l83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri diretti vi:
a) vietare la vendita on-line dei medicinali fino a quando non saranno adottate dallo Stato italiano tute le iniziative necessarie a governare la vendita on-line, tra cui anche l'attivazione reale e concreta del sito web nazionale;
b) disporre l'assoluto divieto di vendita a distanza dei medicinali soggetti a prescrizione medica».
14.0.2
TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, SACCOMANNO, MORRA, BIANCONI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 201 0/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge nonché, in quanto compatibili, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disporre le modalità per l'espressione della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti;
b) prevedere modalità finalizzate a garantire il coordinamento della rete nazionale dei trapianti anche con riguardo ai diversi livelli di responsabilità nazionale, interregionale, regionale e locale nel limite delle rispettive norme di finanziamento già esistenti;
c) coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva di cui al presente articolo con le altre norme legislative vigenti in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati a trapianti;
d) disporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite delle rispettive norme di finanziamento già esistenti, la configurazione giuridica, la dotazione organica e la struttura organizzativa del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, garantendone l'autonomia funzionale, gestionale, organizzativa e finanziaria anche in ragione delle funzioni istituzionali attribuite ai medesimi Centri dalle disposizioni vigenti;
e) prevedere che le linee di indirizzo e di programmazione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue siano definiti dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
f) demandare ad appositi accordi tra il Centro nazionale trapianti, il Centro nazionale sangue e l'Istituto Superiore di sanità la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse strumentali dell'Istituto già in uso dei medesimi Centri. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) al Centro nazionale trapianti e al Centro nazionale sangue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. al Centro nazionale sangue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
14.0.3
PIGNEDOLI, MARINARO, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DEL VECCHIO, FONTANA, MAURO MARIA MARINO, MONGIELLO, PEGORER, PERTOLDI, RANDAZZO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifica dell'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150)
1. Al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 338/97, all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:
"3-sexies. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma 'Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità', afferente la missione 'Sviluppo sostenibile' dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad portare le occorrenti variazioni di bilancio"».

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